Convenzione EX. ART. 14 del D.Lgs. 276/2003: un’opportunità per aziende e persone con disabilità
Dal 1° gennaio 2027 aumenterà il costo per le aziende che ricorrono all’esonero dall’obbligo di assunzione di persone con disabilità; in questo panorama, quali sono le alternative all’esonerò? Di seguito un affondo per ragionare insieme sull’opportunità rappresentata dalle convenzioni EX. ART. 14 del D.Lgs. 276/2003
Una norma che converte un adempimento normativo in un valore aggiunto, ponendosi come punto d’incontro tra sostenibilità d’impresa, occupazione e impatto sociale
Dal 1° gennaio 2027 il contributo giornaliero dovuto dalle aziende che beneficiano dell’esonero parziale dall’obbligo di assunzione delle persone con disabilità salirà da euro 39,21 a euro 44,32 per ogni lavoratore non assunto.
Chi è soggetto alla Legge 68/1999 ha l’obbligo di assumere una determinata quota di lavoratori con disabilità, ma in alcune situazioni, legate alle caratteristiche dell’attività svolta, l’impresa può ottenere un esonero parziale. Per ogni posizione non coperta deve però versare il contributo previsto per ciascuna giornata lavorativa.
Tradotto su base annua, utilizzando come riferimento 22 giornate lavorative mensili, significa un costo di circa 11.700 euro all’anno per ogni lavoratore non assunto.
Un dato che rende ancora più interessante ragionare sulle alternative all’esonero.
Tra queste, uno strumento particolarmente importante è rappresentato dalla convenzione prevista dall’Art. 14 del D.Lgs. 276/2003, che permette di costruire una collaborazione tra imprese e cooperative sociali. L’Articolo 14 consente alle aziende con più di 15 dipendenti di adempiere agli obblighi della Legge 68/1999, stipulando una convenzione con una cooperativa sociale di tipo B assolvendo all’obbligo senza assumere direttamente la risorsa in azienda, bensì affidando alla cooperativa una commessa reale di lavoro o di servizi. La cooperativa organizza l’attività e assume la persona con disabilità e costruisce un contesto lavorativo accompagnato e adeguato alle sue caratteristiche.
È un modello che merita maggiore attenzione. Lo strumento “Art. 14” dimostra come il collocamento mirato si evolve: meno logica dell’adempimento e più progettazione tra impresa, cooperazione sociale e territorio.
I VANTAGGI
PER L’AZENDA:
- rispetta gli obblighi della Legge 68/99
- evita sanzioni amministrative
- è in regola per la partecipazione ad appalti pubblici
- selezione, formazione, sostituzioni e gestione amministrativa del personale in capo alla cooperativa
- valorizza la politica di inclusione dell’azienda sostenendo l’economia sociale del territorio
- riceve un servizio da una cooperativa affidabile del territorio garantendo occupazione
PER LA PERSONA CON DISABILITA:
trova lavoro in un contesto accogliente e formativo, che favorisce autonomia e inclusione.
PER LA COOPERATIVA SOCIALE:
ottiene una commessa stabile, genera occupazione e consolida il proprio impatto positivo sul territorio.
PER LA COMUNITA:
si attiva un circolo virtuoso di inclusione, sostenibilità sociale e crescita collettiva
PROGETTAZIONE E’ UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B che eroga numerosi servizi.
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