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Trust e disabilità

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Il trust è una forma di protezione legale si inserisce nell’ambito del “dopo di noi”. Prevede la destinazione di alcuni beni da parte di una persona a vantaggio di uno o più soggetti. L’amministrazione dei beni, da parte di un terzo individuo, ha lo scopo di realizzare un programma di azioni a beneficio di chi si vuole tutelare.

Trust e disabilità: una forma di protezione legale che ben si inquadra nell’ambito del “dopo di noi”.
Prevede la destinazione di alcuni beni da parte di una persona a vantaggio di uno o più soggetti. L’amministrazione dei beni, da parte di un terzo individuo, ha lo scopo di realizzare un programma di azioni a beneficio di chi si vuole tutelare.
Trust significa “fiducia”.  Rappresenta uno strumento basato su un rapporto fiduciario tra i soggetti coinvolti.
La legittimazione del trust nel nostro Paese deriva dalla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, avvenuta con legge 16 ottobre 1989 n° 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.
Nell’articolo 2, comma 1, la Convenzione definisce i trust. Come tradotto dall’associazione “Il Trust in Italia”: “per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”.
Il trust è uno strumento flessibile, “costruito” su misura in base agli scopi e ai soggetti coinvolti.
Nell’ambito del “dopo di noi”, è una soluzione che garantisce assistenza ai disabili. Infatti, il disponente, in genere il genitore o un parente, destina propri beni al fondo appositamente istituito, assicurandosi così che il patrimonio verrà usato a beneficio della persona disabile.
Con il trust la tutela può anche estendersi al disponente stesso, come pure agli altri membri della famiglia.
Nell’atto istitutivo di un trust, dunque, un soggetto, definito disponente, trasferisce la titolarità di beni a un altro soggetto di sua fiducia, ovvero il trustee. Quest’ultimo dovrà amministrare i beni a vantaggio di un beneficiario o per realizzare uno scopo, attenendosi alle indicazioni e al programma che il disponente stabilisce nell’atto istitutivo.
In Italia, la ratifica della Convenzione permette di applicare il trust senza incorrere nella sanzione di invalidità. L’ordinamento giuridico, tuttavia, riconosce il trust purché “interno”, ovvero devono essere italiani disponente, trustee e beneficiario, come pure il fondo gestito in trust deve risiedere nel territorio nazionale. Solo la legge regolatrice ha origine fuori confine, ma questo non significa che i soggetti protagonisti del trust debbano conoscere la normativa straniera. Per quanto riguarda il trustee, poi, gli atti da lui eseguiti in funzione del suo incarico sono sottoposti alla legislazione italiana.

Trust e disabilità
Il trust è una forma di protezione legale si inserisce nell’ambito del “dopo di noi”.
Prevede la destinazione di alcuni beni da parte di una persona a vantaggio di uno o più soggetti. L’amministrazione dei beni, da parte di un terzo individuo, ha lo scopo di realizzare un programma di azioni a beneficio di chi si vuole tutelare.

Per approfondire:
https://www.cooperativaprogettazione.it/trust-forma-tutela-legale-funzionale-al/
https://scholar.google.it/scholar?hl=it&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=trust+e+disabilit%C3%A0&btnG=

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